Nel mese di ottobre 2023 è stata pubblicata la nuova revisione della norma UNI 10818, relativa all’individuazione e ripartizione dei compiti e responsabilità nel processo di posa dei serramenti.

La nuova revisione mantiene l’impostazione concettuale della versione che la precede limitandosi a contestualizzare meglio le specifiche situazioni. 

In caso siano presenti progettista architettonico e direttore lavori:

PROGETTISTA: responsabile della scelta del serramento e della redazione del relativo capitolato + verifica del progetto di posa; 

FORNITORE DEI SERRAMENTI: responsabile della redazione di un progetto preliminare di posa (fatte salve diverse pattuizioni contrattuali) e della fornitura dei serramenti; 

COSTRUTTORE EDILE: responsabile della realizzazione del vano di posa, della posa dei controtelai e della realizzazione del giunto primario (in subordinata ipotesi tale compito può essere svolto dall’installatore), dell’intonacatura dei vani e dello stoccaggio della merce in cantiere; 

INSTALLATORE: responsabile dell’installazione dei serramenti in tutte le loro fasi; come detto può essere in subordine responsabile di installazione controtelai e realizzazione giunto primario; 

DIRETTORE LAVORI: responsabile della supervisione di tutte le fasi operative (escluse quindi le fasi progettuali e di verifica del progetto di posa. 

In caso non siano presenti progettista architettonico e direttore lavori (in questo caso si ritiene assente anche il costruttore edile): 

FORNITORE DEI SERRAMENTI: diviene una sorta di “general contractor” responsabile delle scelte progettuali, della predisposizione dei vani di posa (logicamente tramite personale proprio o per mezzo di soggetti esterni che però svolgeranno le attività in suo nome e conto), dell’eventuale posa e sigillatura dei controtelai nonché della fornitura dei serramenti; al fornitore dei serramenti compete anche la supervisione dei lavori come direttore lavori; 

INSTALLATORE: responsabile dell’installazione dei serramenti in tutte le loro fasi. 

In entrambi i casi è previsto che il committente finale, a fine lavori, controfirmi un verbale di collaudo sul quale dovrà/potrà fare le sue necessarie osservazioni. 

Trattandosi di norma logicamente essa ha valore gerarchico inferiore al contratto tra le parti in quanto: 

• la norma è mera regola dell’arte, che viene presa come base di valutazione in caso di mancanza di clausole condivise tra le parti 

• il contratto è lex specialis in relazione al rapporto d’affari che da lui viene regolamentato, e se non in contrasto con la legge ha valore vincolante nei rapporti tra le parti

La norma allinea la 10818 alle altre norme di posa. Ciò in pratica significa che:

  • le attività progettuali, quali la progettazione del giunto di posa o la scelta dell’idoneo tipo di serramento in assenza di progettista architettonico possono essere svolte solo da soggetti in possesso delle conoscenze e competenze del “posatore EQF4”;
  • le attività operative, quali la realizzazione del giunto di posa o l’installazione dei controtelai possono essere svolte solo da soggetti in possesso delle conoscenze e competenze del “posatore EQF3” (o naturalmente da quelle di un EQF4 che gli è superiore)