I lavori di ristrutturazione eseguiti in un’abitazione vecchia beneficiano di aliquote IVA ridotte a determinate condizioni, esclusivamente in Francia metropolitana (nei territori d’oltremare e in Corsica si applicano aliquote diverse).

L’aliquota applicabile può essere del 5,5 % o del 10 %, a seconda del tipo di prestazione effettuata:

  • L’aliquota del 10 % si applica ai lavori di miglioramento, trasformazione, sistemazione o manutenzione, come interventi leggeri sul tetto, sugli impianti idrici o sugli scarichi.
  • L’aliquota del 5,5 % riguarda i lavori di ristrutturazione o di miglioramento energetico, come l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di doppi vetri.

I lavori di ristrutturazione che riguardano alloggi sociali in affitto possono anche beneficiare di un’aliquota ridotta.

Alcuni lavori restano tuttavia esclusi e sono soggetti all’aliquota ordinaria del 20 %: ad esempio, le sopraelevazioni, i lavori strutturali importanti, gli ampliamenti di superficie superiori al 10 %, gli interventi su spazi verdi o le demolizioni. Inoltre, se il cliente acquista direttamente i materiali o gli impianti, questi restano soggetti all’aliquota del 20 %.

Per poter beneficiare dell’aliquota ridotta, è obbligatorio includere nel preventivo o nella fattura una dichiarazione che certifichi che i lavori soddisfano le condizioni previste. Questi documenti devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo all’esecuzione dei lavori.

Quando vengono eseguiti lavori su determinati tipi di locali, è possibile che queste prestazioni di servizio siano soggette a un’aliquota IVA ridotta. Il locale deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • Deve essere stato completato da più di 2 anni.
  • Deve essere destinato ad essere adibito o essere adibito a uso abitativo. I locali adibiti ad abitazione che soddisfano le condizioni per accedere a una delle aliquote ridotte sono i seguenti, ad esempio:
    • Casa unifamiliare
    • Alloggio situato in un edificio collettivo (edificio che comprende almeno 2 locali, di cui almeno uno ad uso abitativo, e le spese sono ripartite tra almeno 2 utenti)
    • Abitazioni leggere (case mobili), barche adibite ad abitazione e ormeggiate a un punto fisso, purché siano soggette alla tassa di abitazione
    • Dipendenza usuale di un locale abitativo (ad esempio una cantina, una soffitta, un garage, una loggia, una terrazza, una corte di un edificio)
    • Struttura di accoglienza collettiva di persone fisiche: struttura turistica sulla quale non si applica l’IVA o struttura a carattere sociale il cui obiettivo principale è l’accoglienza
    • Alloggio di funzione

Novità 2025

Dal 1° marzo 2025, le caldaie a combustibili fossili non beneficiano più dell’aliquota ridotta e sono soggette all’aliquota ordinaria del 20 %.
Dal 1° ottobre 2025, i pannelli solari con una potenza ≤ 9 kW potranno beneficiare dell’aliquota del 5,5 %, anche se installati in abitazioni costruite da meno di due anni.